«I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart-working».
Questa è la decisione presa dal Tribunale di Venezia con il Decreto n. 1069 del 2020 il quale ha affermato che il buono pasto ha natura di «agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale» non essendo quindi compatibile con il concetto di «trattamento economico» di cui all’art. 20 della L. n. 81 del 2017.
Pertanto, è legittima la decisione unilaterale del datore di lavoro di non erogare i buoni pasto ai dipendenti in smart-working salvo che la contrattazione collettiva di riferimento non qualifichi i buoni pasto come elemento della retribuzione come disposto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 333 del 1992.
La natura di carattere assistenziale dei buoni pasto è inoltre confermata da ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione:
segnaliamo in particolare l’ordinanza n. 16135/2020 e la Sentenza 31137/2019.